A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti descritti di seguito.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE:
La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi: a) durata dell’occupazione; b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore; c) tipologia; d) finalità; e) zona occupata, in ordine di importanza, che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente affrancato mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti (20) annualità. L’aggiornamento annuale delle tariffe è di competenza della giunta comunale.
PRESCRIZIONI DI ORDINE TECNICO:
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla effettuazione delle opere necessarie ad adeguare le occupazioni e le strutture prospicienti le strade comunali alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, oltre che alle misure previste dal Regolamento Edilizio Comunale e dal PGT ed, eventualmente, alle ulteriori prescrizioni che il Comune riterrà necessarie per la sicurezza della circolazione stradale. In particolare, con riferimento al Regolamento Edilizio Comunale, si ricorda che: - nelle nuove costruzioni residenziali la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m.2,30 e non superiore a m. 5,00, fatte salve indicazioni particolari del PGT. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest’ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a m. 4,50; - l’uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di m. 12,00 dagli angoli delle strade; - le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; - gli accessi carrai esistenti, possono essere conservati nello stato in cui si trovano, tuttavia nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni, e nuove edificazioni degli edifici di cui sono pertinenza, gli stessi debbono essere adeguati alla presente norma; - quanto sopra nei limiti delle prescrizioni del PGT per ogni zona territoriale omogenea in materia di creazione di accessi.